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Assicurazioni e trasparenza: le novità da conoscere

Il regolamento 35/2010 dell’Isvap, che aumenta la tutela dei consumatori, inizia a dare i primi benefici. A tutto vantaggio degli utenti

di Linda Iulianella 23 feb 2011 - ore 12:26
Il regolamento 35/2010 dell’Isvap sulla “Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi” applicato ai nuovi contratti in commercio dal primo di dicembre prevede polizze più trasparenti e maggiore protezione degli assicurati: un importante cambiamento in atto da poco più di due mesi e mezzo ma che ha incominciato a portare i primi benefici agli utenti. Molte polizze infatti avendo scadenza annuale ben presto ricadranno sotto l’ala protettiva del provvedimento che prevede modulistica più trasparente, solidità della compagnia in evidenza e in caso di cambio del mutuo rimborso per l’assicurazione non goduta.

Le principali novità. L’intermediario (broker, banca, sportello postale, agenti) ha l’obbligo di consegnare all’utente tutto il fascicolo informativo prima della sottoscrizione del contratto di polizza. I fascicoli informativi seguono schemi prestabiliti e consentono la confrontabilità delle offerte. Si compongono di: nota informativa (fornisce informazioni sulla compagnia e sul tipo di contratto), condizioni generali e un glossario per rendere più semplice la lettura della polizza che si sta sottoscrivendo.

A questo si aggiungono importanti introduzioni informative per agevolare la conoscenza dei prodotti e la loro comparabilità come: la situazione patrimoniale della compagnia e chiare esemplificazioni numeriche per facilitare la comprensione delle clausole previste, relative a franchigie, scoperti e massimali.

Nel caso delle polizze Rc auto il fascicolo informativo conterrà anche l’elenco dei centri liquidazione dei sinistri (con orari, giorni di apertura e recapiti), così da agevolare l’assicurato in caso di incidente.

Per i contratti malattia è stata preclusa alle imprese la facoltà di recesso in caso di sinistro, per evitare che l’assicurato possa trovarsi “scoperto” nel momento in cui è più debole contrattualmente.

Per il comparto vita è stato introdotto l’obbligo per le imprese di inserire nella nota informativa notizie sulla propria situazione patrimoniale, indicando l’indice di solvibilità.

La trasparenza arriva anche alle polizze che le banche offrono sui mutui, prestiti e altri finanziamenti (ex polizze vita, polizze incendio dell’immobile, polizze per tutelare dalla perdita del posto di lavoro del debitore). Fino ad oggi nel caso di trasferimento del mutuo una limitazione era rappresentata dal pagamento del premio della polizza in anticipo, sul cui rimborso molto spesso le banche tentennavano. Con il regolamento introdotto sarà invece possibile avere subito il rimborso dell’assicurazione non goduta (vengono trattenuti solo i costi amministrativi).  Sul piano operativo si facilità così la portabilità dei mutui, stabilendo i criteri per la restituzione di quota parte del premio assicurativo pagato, incluse le provvigioni, e creando le condizioni per una riduzione del costo di estinzione del mutuo stesso.

Il regolamento risolve alla radice anche il problema del conflitto d’interessi dei soggetti: la banca non potrà più essere venditore (incassare quindi le commissioni sulla polizza) e beneficiario allo stesso tempo della polizza sul mutuo. Il Regolamento stabilisce infatti  il divieto di assumere contemporaneamente, direttamente o indirettamente, la qualifica di beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e di intermediario del contratto.

L’istituto dovrà quindi scegliere il ruolo da rivestire e per quel che riguarda la trasparenza sarà necessario riportare nella nota informativa dei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti tutti i costi a carico del consumatore, con indicazione del livello medio delle provvigioni percepite dall’intermediario. Tutti i costi e le provvigioni effettivamente pagate dal consumatore vengono riportate nel documento di polizza.

Ultimo dettaglio non irrilevante: l’indice di solvibilità della compagnia
. Il consumatore prima di sottoscrivere il contratto è informato sulla capacità della compagnia di far fronte all’impegno assicurativo preso grazie all’indicazione nella nota informativa dell’indice di solvibilità. Il livello minimo richiesto per legge di questo nuovo parametro è 1: di fatto l’indice indica quante volte il margine di solvibilità della compagnia supera quello minimo richiesto. A un margine più alto corrisponde una solidità maggiore e quindi una maggiore sicurezza per il consumatore/cliente. Da rilevare che tutte le compagnie che operano in Italia hanno indici di solvibilità maggiori di 1.

Commenti dal 1 al 1
(1)

Alessandro Tomasello giovedì, 24 febbraio 2011

Alessandro

In merito al conflitto di interesse ovvero il divieto di essere contemporaneamente intermediario e beneficiario di una polizza abbinata ai finanziamenti, ai sensi dell'art. 52 del reg. Isvap n. 35, segnalo che lo stesso è stato bocciato dal TAR su ricorso dell'Abi, ancor prima di entrare in vigore (1° dicembre 2010) per vizio procedurale.
Attualmente tale articolo è stato riproposto dall'Isvap in pubblica consultazione, pertanto non ancora è operativo.

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