Uso parti comuni da parte di parenti dei condomini
Gent.mo Geom. Terracciano,
abito in un condominio e desidererei, cortesemente, sapere se esiste qualche norma/legge che impedisca l’uso delle parti comuni condominiali a chi NON è condomino.
Nel caso specifico, si tratta di nipoti che abitano altrove e vengono a trovare i nonni (condomini) ma che sfruttano il cortile comune condominiale per giocare a pallone e schiamazzare, qualche volta da soli, altre volte assieme al condomino stesso.
Nonostante le lamentele presso l’Amministratore per far cessare questi disturbi ed i suoi richiami al condomino, la cosa continua.
In base ad una norma/legge di questo tipo, potrei ricorrere al Giudice di Pace ? quanto costa e chi paga le spese di tale giudizio (la parte soccombente) ?
Ringraziando anticipatamente per la Sua cortese risposta, porgo distinti saluti
Mario Ferri
Egregio signor Ferri, buongiorno.
Il cortile è una parte comune ai proprietari/condomini dello stabile e, in quanto tale, è riservato esclusivamente al loro godimento, su questo non ci sono dubbi.
Indubbiamente possono anche esserci gli eventuali ospiti, ma questi dovranno comunque essere accompagnati dal condomino, in quanto la sua presenza è sinonimo di garanzia su eventuali abusi non consentiti, come quella di far giocare a pallone i propri nipotini.
Lei, ma direi soprattutto l’amministratore, può ricorrere, a sue spese non rimborsabili, al giudice di pace, con un ATTO DI CITAZIONE nei confronti del condomino trasgressore, mentre l’amministratore potrebbe ricorrere a spese del condominio, anche perchè rientra nei suoi precisi compiti quello di disciplinare l’uso delle cose comuni.
Quindi le suggerisco di insistere con l’amministratore e far sì che sia lui ad intervenire.
Il ricorso con ATTO e la udienza consequenziale dopo minimo 30 giorni dalla presentazione dell’ ATTO, costa all’incirca sulle 200 euro.
Se all”udienza non dovesse presentarsi la controparte, ma solo la parte lesa, in questo caso il giudice di pace rimanda tutto alla magistratura ordinaria.
Cordiali saluti
Geom. Oreste TERRACCIANO

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roberto dice:
04 feb 2012 alle 16:53buongiorno
sono interessato a questo ATTO DI CITAZIONE essendo parte lesa su una situazione di parcheggio auto in cortile condominiale che vorrei far abolire.
Gradirei sapere dove dovrei presentarlo (Tribunale civile, giudice di pace etcc), se è obbligatorio l’intervento dell’avvocato e se sono mnecessarie perizie tecniche da allegare.
Grazie
roberto