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I contributi individuali per la pensione

Si dividono in quattro categorie: i contributi volontari, quelli figurativi, da riscatto, e da ricongiunzione. Vediamoli insieme nel dettaglio.

di Federico Nicastro 13 giu 2011 - ore 11:06
I contributi volontari
I versamenti volontari vengono effettuati dai lavoratori, dopo che sia cessata l’attività lavorativa o se questa sia stata interrotta. L’utilità dei versamenti volontari è quella di perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per maturare il diritto a pensione oppure, qualora siano stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti, quella di aumentare l’importo del trattamento pensionistico a cui si ha diritto.

I requisiti che occorre maturare per ottenere il diritto di accesso alle procedure di contribuzione volontaria sono tre anni di servizio, anche non continuativi, nei cinque anni che precedono la domanda e aver totalizzato nell’intera vita lavorativa almeno cinque anni di contribuzione.

La domanda di versamento di contributi volontari deve essere necessariamente presentata presso l’ufficio provinciale competente INPDAP e il versamento effettivo deve essere effettuato entro il trimestre successivo a quello cui è riferita la contribuzione.

Una volta che sia stata rilasciata l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari, il versamento delle quote relative al trimestre cui l’autorizzazione si riferisce devono essere versati entro il trimestre successivo a tale data. I termini sono perentori, pertanto le somme versate in ritardo vengono rimborsate su richiesta dell’interessato senza maggiorazione di interessi.

I contributi volontari sono parificati a quelli obbligatori, sia per quanto concerne il raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica sia per la determinazione della stessa. La quota di contribuzione settimanale che il lavoratore deve versare viene calcolata facendo riferimento alla media delle retribuzioni percepite negli ultimi dodici mesi di contribuzione effettiva precedenti alla domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari.

Dal 1997 il diritto di accesso alla contribuzione volontaria è stato esteso alle forme esclusive di assicurazione generale obbligatoria. E’ consentito tuttavia solo nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora maturato i requisiti per l’accesso a pensione, sia essa di vecchiaia o di anzianità. Per coloro che desiderano incrementare la misura della pensione, il versamento può essere effettuato anche per i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. Il diritto al versamento dei contributi volontari non è consentito invece per periodi che siano già coperti da altre forme di previdenza obbligatoria, sia pubbliche che private.

I contributi figurativi
I contributi figurativi sono quelli che vengono accreditati sull’estratto conto del lavoratore, senza alcun onere a suo carico, per periodi durante i quali questo non ha prestato alcuna attività lavorativa, oppure per periodi in cui ha percepito un’indennità a carico dell’Inps, infine per periodi in cui ha percepito retribuzioni in misura ridotta. Nel dettaglio, i periodi cui i contributi figurativi fanno riferimento sono:

- maternità: su presentazione di apposita domanda sono coperti da contribuzione figurativa i periodi riferiti a congedo di maternità inteso come astensione obbligatoria se questa è intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro, congedo parentale fruito per un periodo pari a sei mesi entro il terzo anno di vita del bambino e assenza dal lavoro per malattia del bambino (di età compresa da 0 a 3 anni) durante il rapporto di lavoro nei casi in cui manchi la retribuzione o se questa è ridotta, congedo parentale inteso come astensione facoltativa e riposo per allattamento oltre i sei mesi da utilizzarsi tra il terzo e l’ottavo anno di età del bambino;
- aspettativa per cariche pubbliche, elettive e sindacali: i soggetti riferiti a questa categoria sono posti in aspettativa a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, hanno diritto alla copertura assicurativa figurativa se sono assunti con atto scritto, trascorso il periodo di prova e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

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