IMU, scadenze e pagamenti
Con il decreto legge n. 201/2011 è stata anticipata al 2012 l’introduzione dell’imposta municipale unica, considerata sperimentale fino al 2014. Su cosa, quanto e come si paga
di Antonello Scrimieri 27 apr 2012 - ore 10:39Su cosa è dovuta l’IMU - L’IMU è dovuta su tutti gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Ai fini dell’applicazione dell’imposta è considerata abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente con la famiglia ed ha la residenza anagrafica. Le pertinenze, invece, sono solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nel limite di una per ciascuna delle categorie indicate.
Base imponibile IMU - La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile, determinato, per i fabbricati iscritti in catasto, moltiplicando la rendita in vigore all’inizio dell’anno, rivalutata del 5%, per uno dei seguenti coefficienti:
| MOLTIPLICATORE | CATEGORIE CATASTALI |
| 160 | fabbricati inseriti nel gruppo catastale A (ad esclusione di quelli A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7 |
| 140 | fabbricati censiti nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5 |
| 80 | fabbricati inseriti nelle categorie catastali A/10 e D/5 |
| 60 | fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013 |
| 55 | fabbricati inseriti nella categoria catastale C1 |
IMU terreni agricoli - Per i terreni agricoli, invece, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio, rivalutato del 25% moltiplicato per i seguenti coefficienti:
| MOLTIPLICATORE | CATEGORIE CATASTALI |
| 110 | Terreni detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza |
| 130 | Tutti gli altri casi |
Aliquote IMU - L’aliquota ordinaria dell’Imposta municipale è del 7,6 per mille, ma i Comuni, con apposita delibera del Consiglio Comunale, possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 3 punti millesimali, così come possono ridurre fino al 4 per mille l’aliquota per gli immobili locati.
L’aliquota che si applica per la casa di abitazione principale del contribuente e per le relative pertinenze è fissata al 4 per mille. I Comuni possono modificare anche tale ultima aliquota, in aumento o in diminuzione, fino a 2 punti millesimali.
Per i fabbricati rurali l’aliquota è il 4 per mille se adibiti ad abitazione principale e il 2 per mille se strumentali all’attività agricola, ai Comuni è data facoltà di ridurre tale ultima aliquota fino all’1 per mille. Sempre per i fabbricati rurali, peraltro, viene introdotto l’obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano, entro il 30 novembre 2012, quelli iscritti al catasto terreni.
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