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I contratti assicurativi del ramo infortuni

Per coprire i danni economici che possono derivare da un infortunio quando questo limita la capacità di produrre reddito. Un’ampia varietà di contratti per tanti infortuni diversi

di Egidio Mariella 16 apr 2009 - ore 17:05

I contratti assicurativi del ramo infortuni prevedono un risarcimento, a carico dell’assicuratore, nel caso in cui il cliente subisca un infortunio in grado di limitarne (in tutto o in parte, in maniera temporanea o meno) la capacità lavorativa. Tali contratti mirano dunque a fornire una copertura ai possibili danni economici derivanti da un infortunio, intesi come una generale riduzione della capacità di produrre reddito. In questo senso, le polizze infortuni si distinguono dalle polizze malattia, che mirano invece a risarcire i costi strettamente legati all’infortunio (ad esempio: spese mediche).

Poiché le modalità di infortunio sono di varia natura e, soprattutto, poiché ogni segmento di clientela è solitamente interessato a coprirsi solo da alcune tipologie di infortuni, il ramo in esame presenta un’ampia varietà di contratti. Si tratta di contratti che possono prevedere una copertura completa (ossia riferita a qualsiasi infortunio) o, in alternativa, una copertura riferita a casi specifici come, ad esempio, gli infortuni subiti durante l’attività lavorativa.

Al di là del contesto a cui si riferiscono, le polizze infortuni possono essere suddivise in tre gruppi principali, in base alle conseguenze che l’infortunio porta al soggetto assicurato. Si distinguono infatti: decesso, invalidità permanente e inabilità temporanea. In caso di decesso, la compagnia effettua il risarcimento a favore dei soggetti beneficiari, che devono essere indicati dall’assicurato (ad esempio al momento di sottoscrizione del contratto).

In relazione al caso di invalidità permanente è invece importante sottolineare come essa non faccia riferimento alla specifica attività lavorativa svolta dal soggetto assicurato ma, più in generale, alla capacità di svolgere un lavoro finalizzato alla produzione di reddito. Ciò costituisce sicuramente un aspetto importante, in quanto esclude da tale categoria i soggetti che perdono – in maniera permanente - la capacità di svolgere unicamente la propria attività lavorativa.

L’inabilità temporanea fa invece riferimento al caso in cui il soggetto assicurato perda temporaneamente la capacità di svolgere la propria attività lavorativa. In questi casi la compagnia di assicurazione versa al cliente un risarcimento giornaliero che si estende per tutto il periodo di durata dell’inabilità.

Egidio Mariella
egidio.mariella@gmail.com

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daniele mercoledì, 18 novembre 2009

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