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I contratti assicurativi del ramo auto

Non solo per i danni che si subiscono, ma anche per quelli che si possono causare. Per i primi, non c’è obbligo di assicurarsi; per i secondi, sì

di Egidio Mariella 16 apr 2009 - ore 16:37

I contratti assicurativi del ramo auto non riguardano unicamente gli eventi che possono causare danni al veicolo (come furto o incendio), ma anche i danni che possono derivare dai comportamenti messi in atto dal conducente (e dal proprietario). Nel secondo caso si fa riferimento alla responsabilità civile dei soggetti interessati e si parla pertanto di RC Auto. In relazione all’RC Auto, la normativa ha inoltre imposto l’obbligo di copertura assicurativa, in seguito al quale tutti i principali veicoli a motore devono essere associati ad una polizza del ramo auto.

I contratti finalizzati alla copertura dei danni che il veicolo può subire in seguito al verificarsi di determinati eventi (si parla in questo caso di “Auto Rischi Diversi”, ARD) non sono invece considerati obbligatori da parte della normativa. Le coperture riferibili a questa tipologia di contratti possono essere suddivise in tre gruppi: furto, incendio e kasko. I primi prevedono la copertura dei danni derivanti dal furto o dal tentativo di furto del veicolo. I secondi prevedono invece la copertura dei danni che il veicolo ha subito in seguito ad incendio, fulmine o esplosione. La copertura kasko riguarda invece la copertura dei danni che possono verificarsi in seguito alla circolazione del veicolo, ad esempio ricollegabili all’uscita di strada o al ribaltamento.

E’ inoltre necessario ricordare che tali polizze sono strettamente legate al valore del veicolo assicurato: a tal proposito, l’assicuratore – alle scadenze previste - ha la facoltà di correggere i termini del contratto in base all’eventuale variazione del valore commerciale del veicolo nel corso del tempo. Il Codice Civile, all’articolo 1907, stabilisce inoltre il principio dell’assicurazione “parziale”, in base al quale se il valore indicato nel contratto è inferiore al valore commerciale, la compagnia di assicurazione è obbligata al risarcimento di una parte del danno, direttamente ricollegabile alla differenza esistente tra i due valori.


Egidio Mariella
egidio.mariella@gmail.com

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